Incidente stradale, chi paga l’avvocato?
In caso di sinistro stradale è necessario stabilire delle responsabilità per ottenere il risarcimento del danno, ma non sempre le
procedure sono semplici da concludere, ecco perché si tende a nominare un avvocato, ma chi paga le spese in caso di incidente stradale?
Incidente stradale: chi paga le spese legali?
Al verificarsi di un sinistro possono manifestarsi diverse situazioni. In ognuna di esse è necessario chiedere il consulto di un avvocato specializzato in materia di assicurazioni così da ottenere il giusto ristoro del danno subito;
in base alle evenienze le spese relative all’avvocato possono ricadere su soggetti diversi. In linea di massima, sia nel caso in cui la situazione venga risolta in via bonaria, sia nel caso in cui sia necessario instaurare una vera e propria lite giudiziaria,
le spese dell’avvocato sono a carico della compagnia di assicurazione, ma non sempre le cose vanno in questo modo.
Risoluzione in via bonaria
In molti casi di sinistro stradale le dinamiche sono assolutamente chiare e di conseguenza la parte che ha causato lo stesso si assume le proprie responsabilità.
In questo caso la situazione si risolve piuttosto velocemente, ma è comunque consigliato nominare un avvocato di fiducia in
modo da poter eseguire delle perizie autonomamente rispetto alla compagnia di assicurazione o comunque avere la certezza di far valere i propri diritti.
Incidente stradale, chi paga l’avvocato?
In questo caso le spese legali sono comunque a carico della compagnia di assicurazione.
Nella maggior parte dei casi la compagnia versa il dovuto alla parte danneggiata e nelle somme sono comprese anche le spese relative alla consulenza dell’avvocato.
Sarà poi il danneggiato a versare quanto dovuto all’avvocato. In alcuni casi però l’avvocato inoltra una richiesta di “distrazione“, in tale evenienza la compagnia versa direttamente all’avvocato le spese.
Spese legali in caso di lite giudiziaria
Diverso è il caso in cui si instaura una lite giudiziaria, ad esempio perché le parti non sono concordi sulle responsabilità oppure la parte danneggiata ritiene che il risarcimento incidente stradale proposto dalla compagnia sia insufficiente.
In questo caso è necessario chiamare in giudizio sia la compagnia di assicurazione, sia il danneggiante, quest’ultimo potrà lasciare la difesa solo alla compagnia di assicurazione oppure costituirsi in giudizio e nominare un proprio avvocato.
Incidente stradale, chi paga l’avvocato?
A questo punto se il danneggiato soccombe in giudizio dovrà pagare sia le proprie spese legali, sia le spese legali della controparte.
Se invece si verifica l’ipotesi contraria e quindi il danneggiato ottiene una sentenza favorevole, il giudice condannerà la parte soccombente (danneggiante) a pagare le spese processuali, quindi le stesse dovranno essere pagate dalla compagnia di assicurazione.
Chi paga se il danneggiante nomina un proprio legale
Un’ipotesi particolare è invece quella in cui il danneggiante viene citato in giudizio insieme all’assicurazione e nomina autonomamente anche un proprio legale.
In questo particolare caso quindi sono presenti due legali, gli stessi dovranno essere pagati entrambi dalla compagnia di assicurazione del danneggiante.
Se questo è soccombente, tutte le spese legali saranno a carico proprio della compagnia di assicurazione. Le spese legali del danneggiante sono a carico dell’assicurazione anche se il danneggiato perde la causa.
Incidente stradale, chi paga l’avvocato?
Naturalmente in quest’ultimo caso l’assicurazione potrà rivalersi sulla compagnia del danneggiato che è risultato soccombente nella lite giudiziaria.
Precisa la Corte di Cassazione che la compagnia è tenuta a pagare le spese legate alla nomina dell’avvocato da parte del danneggiato perché questo comunque difende anche un interesse dell’assicuratore e di conseguenza la compagnia di
assicurazione potrebbe trarre vantaggio da tale attività difensiva. Naturalmente anche in questo caso vale il limite del massimale previsto dal contratto di assicurazione.
Sinistro stradale: chi paga in caso di processo penale
C’è un ultimo caso, cioè l’ipotesi in cui in seguito al sinistro si instauri un processo penale per omicidio colposo o lesioni.
In tale evenienza se il danneggiato si costituisce parte civile le spese legali del giudizio sono a carico della compagnia di assicurazione.
Se invece non si costituisce il soggetto leso, ma il processo penale parte per denuncia d’ufficio dell’autorità, le spese sono a carico del danneggiante.
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